Costituzione e scopi
Art 1
E’ costituita in Seravezza (LU), l’Associazione di Promozione Sociale "Istituto Gestalt Versilia APS" (abbreviabile in IGV APS); l'Associazione potrà esercitare le proprie attività, conformemente a quanto riportato nel presente statuto, sull'intero territorio nazionale e anche all'estero e secondo quanto previsto dal DLGS 117/2017 ( codice del Terzo settore) e sue successive modifiche. Con il consenso del consiglio direttivo potrà aprire nuove sedi o spostare quella attuale senza necessità di modificare il presente statuto.
Art 2
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 18 del presente statuto. L’associazione può svolgere attività nei settori scientifico, artistico, sociale, sanitario, culturale, musicale, formativo, di ricerca, divulgativo, didattico, educativo, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro.
Art. 3
L’Associazione non opera a fini di lucro, è aconfessionale, apolitica, democratica, libera ed indipendente; pienamente ispirata ai valori di cui all’articolo 3 della Costituzione Italiana. E' aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore;
L'Associazione attraverso strumenti quali la psicoterapia, la psicologia e il counselling si propone di svolgere attività di ricerca, formazione, divulgazione ed intervento relative al benessere psico-fisico e al processo evolutivo del potenziale umano, principalmente secondo il modello della gestalt a orientamento fenomenologico-esistenzale.
In particolare i fini istituzionali si delineano in:
1 - Attività finalizzate alla promozione del benessere del singolo, della coppia, della famiglia, dei gruppi e della collettività: a) sviluppo, promozione, organizzazione, pratica e diffusione delle attività di counselling, psicologia, sostegno, consulenza, psico-educazione e psicoterapia; b) sensibilizzazione della collettività (mediante seminari, conferenze, incontri, corsi, ecc) su tematiche di natura filosofica e psicologica secondo la visione fenomenologico-esistenziale e secondo il modello della Gestalt, psicoterapia e counselling, ma anche confronto e approfondimento di altri modelli di indagine e conoscenza della natura umana;
2 - Attività di formazione, educazione e ricerca: a) attività didattiche formative professionalizzanti per singoli e gruppi. L'Associazione, in relazione all'attività formativa professionalizzante, in ottemperanza alle norme di Legge, intende istituirsi come "scuola" di counselling e di psicoterapia all'interno di progetti specifici - che saranno redatti in itinere - e in associazione e/o sotto il patrocinio di istituti/enti/associazioni accreditati di counselling e/o psicoterapia. b) attività di ricerca, studio e approfondimento umanistico e spirituale in particolare secondo il modello della Gestalt, psicoterapia e counselling; c) organizzazione e promozione di seminari, incontri, conferenze, convegni, congressi, corsi di insegnamento, workshop, corsi di addestramento sulla relazione d'aiuto e sul benessere psico-fisico, aperti anche a non iscritti, volti al perseguimento delle finalità statuarie (benessere psico-fisico e sviluppo del potenziale umano); d) gruppi studio per adulti, bambini o ragazzi volti a favorire il processo di apprendimento all'interno di un contesto relazionale motivante e stimolante; e) pubblicazione di bollettini informativi, riviste, traduzioni di testi, trattati, monografie e pubblicazioni prevalentemente sulla Gestalt, psicoterapia e counselling; f) approfondimenti e corsi per la formazione del personale docente sui bisogni individuali e sociali dello studente e sull'inclusione scolastica e sociale; g)innovazione didattica e didattica digitale
3 - Altre attività: a) Attività di progettazione e realizzazione di interventi in ambito sociale, culturale, psico-educativo, didattico e formativo; b) Collaborazioni con Associazioni, Cooperative, Aziende, Istituzioni, ed Enti pubblici e/o privati e Università;
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale . La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
I Soci
Art. 4
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi in base al presente statuto. Per i minori è necessario l'assenso di entrambe i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La richiesta di ammissione, compilata su apposito modulo, verrà valutata dal presidente o da persona da lui delegata anche verbalmente. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi. I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. La qualifica di socio con i connessi diritti e doveri si acquisisce con la delibera del presidente, la conseguente iscrizione al registro soci e la consegna della tessera. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati .
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione , chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea , che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La durata dell'iscrizione ha validità fino alla fine dell'anno solare e si rinnova automaticanente con il pagamento della quota associativa. La quota associativa viene decisa dal consiglio direttivo di anno in anno, non è trasmissibile nè rimborsabile.
L'adesione all'Associazione comporta: a) la piena accettazione dello statuto, delle sue finalità e di eventuali regolamenti interni; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture, compatibilmente con le attività e facendone un uso corretto; c) il mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e organi dell'associazione pur nell'eventuale divergenza di vedute rispondendo al principio del dialogo, del compromesso e della sintesi; d) il pagamento della quota associativa e di eventuali altri compensi relativi ad attività proposte a partecipazione volontaria. Inoltre i soci acquisiscono con l’iscrizione i seguenti diritti: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell’associazione; essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
Il socio può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al presidente, senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità, per il mancato pagamento della quota associativa b)grave inottemperanza alle disposizioni statuarie e ai regolamenti; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali di una certa gravità all'Associazione; d) per comportamento gravemente scorretto; e) per decesso. Le espulsioni per i motivi suindicati, salvo il decesso, saranno decise dall'organo amministrativo con delibera motivata e inviata all’interessato nel termine di 15 giorni E' ammesso il ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione, in tal caso il provvedimento resta sospeso fino alla delibera assembleare.
Patrimonio sociale
Art. 5
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione; b) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali son costituite: a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali; b) dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa; da attività secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del Codice del terzo settore; d) da raccolta fondi; e) da attività de-commercializzate e da altre entrate secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore
Rendiconto economico e finanziario
Art. 6
Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto dal consiglio direttivo con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.